PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la «Giornata nazionale del Braille» che si celebra il 21 febbraio di ogni anno, al fine di sensibilizzazione l'opinione pubblica nei confronti dei soggetti non vedenti.
      2. La ricorrenza di cui al comma 1 del presente articolo è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

      1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le amministrazioni pubbliche e gli altri enti e organismi operanti nel settore sociale si impegnano a promuovere, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà e la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti nelle scuole e nei principali mass-media, l'attenzione e l'informazione sull'importanza che il sistema Braille riveste nella vita delle persone non vedenti e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle vicende delle medesime persone, al fine di sviluppare politiche pubbliche e private che allarghino le possibilità di reale inclusione sociale e di accesso alla cultura e all'informazione per tutti coloro che soffrono di minorazioni visive.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.